Art. 4.
(Programmazione fiscale).

      1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale, alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

          a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

          b) da assumere ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

      2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

          a) per i quali sono sussistite cause di esclusione o d'inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006;

          b) che hanno svolto, a decorrere dal 1o gennaio 2007, un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;

          c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'IRAP

 

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con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

          d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

          e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006.

      3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
      4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA o dell'IRAP,

 

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relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, su iniziativa del contribuente.
      5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della medesima proposta.
      6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione fiscale, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

          a) sono inibiti i poteri spettanti all'Amministrazione finanziaria ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          b) per la parte dichiarata eccedente a quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento stabilita dall'articolo 77, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge, le aliquote marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), sono ridotte di 4 punti percentuali;

          c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di

 

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diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

          d) l'IRAP si applica esclusivamente per la parte programmata.

      7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'IVA:

          a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni vigenti in materia di IVA;

          b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

          c) sono inibiti i poteri spettanti all'Amministrazione finanziaria ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

      8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione fiscale, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'IVA, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche

 

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nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
      9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), del presente articolo, non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6 , lettere b), c) e d), del presente articolo, non operano qualora siano constatate a carico del contribuente condotte che integrano le fattispecie previste dagli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
      10. Fatta salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e di segnalazioni, anche di fonte esterna all'Amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta di programmazione fiscale, o siano state constatate, per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei confronti dello stesso contribuente non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al citato comma 6, lettere b), c) e d), del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non
 

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operano qualora la difformità dei dati e degli elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
      11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio di cui al comma 1, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e sono conseguentemente rideterminati i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione delle proposte di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle citate proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
      12. Ai contribuenti destinatari della programmazione fiscale di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'IRAP, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2005 e al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro i termini di legge, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
 

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      13. Agli importi determinati ai sensi del comma 12 del presente articolo si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP, del 28 per cento e, per le altre tipologie di soggetti, del 23 per cento.
      14. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'IVA determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
      15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione della medesima programmazione, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni e interessi.
      16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e di 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo,
 

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nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, e sono dovuti una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
      17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 del presente articolo rende applicabili le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
      18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito dell'IVA risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
      19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto della programmazione fiscale previsto dal comma 1 del presente articolo, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA ovvero dell'IRAP, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
 

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      20. Oltre ai soggetti individuati ai sensi del comma 2, sono altresì esclusi dalla applicazione dell'istituto della programmazione fiscale di cui al comma 1 i soggetti:

          a) per i quali sussistono cause di esclusione o d'inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi d'imposta di cui al comma 12;

          b) che non erano in attività in uno dei periodi d'imposta di cui al comma 12;

          c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

          d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'IVA per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

          e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi d'imposta di cui al comma 12;

          f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto della programmazione fiscale, per i periodi d'imposta di cui al comma 12 e per le annualità d'imposta 2005 e 2006 ai fini dell'IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

      21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale di cui al comma 1 effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

 

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